Statuto

Articolo 1) – COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita per atto del Vescovo di Savona – Noli la “Fondazione Diocesana ComunitàServizi” dotata di personalità giuridica di diritto privato.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve ONLUS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo la dicitura ONLUS viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La Fondazione è espressione della Chiesa diocesana savonese, la quale se ne avvale per dare visibile testimonianza di carità fraterna.

La Fondazione ha sede legale in Savona, via Mistrangelo n. 1/1bis.

Articolo 2) – SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro, vive ed agisce secondo l’ispirazione del Vangelo della carità ed in vista della promozione integrale della persona.

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo, gestendo e sostenendo iniziative ed opere assistenziali di ispirazione cristiana.

Risponde concretamente a tale scopo generale ogni attività utile a favorire:

– nuove iniziative di servizio sociale e di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti,

– la conoscenza delle cause di povertà e di emarginazione,

– la più ampia diffusione degli studi promossi.

In particolare la Fondazione opera in collaborazione con l’Organismo Pastorale Caritas Diocesana per la progettazione, l’avvio, la realizzazione e lo sviluppo delle attività di volontariato e di servizio sociale.

La Fondazione si avvale di strutture di servizio dotate di propria autonomia funzionale e potrà svolgere ogni altra attività ed iniziativa solo in quanto connessa e funzionale alle finalità istituzionali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Le finalità statutarie della Fondazione si esauriscono nell’ambito della Regione Liguria.

Articolo 3) – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

1) dall’immobile costituito a capitale nell’atto di fondazione;

2) da contributi, donazioni, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere;

3) dagli avanzi di gestione risultati dai bilanci annuali.

Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le somme di denaro e le rendite mobiliari ed immobiliari devono essere impiegate esclusivamente in attuazione dei fini istituzionali con esclusione di ogni e diversa destinazione, in osservanza della lettera d), comma 1 dell’art.10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 4) – ORGANI

Sono organi della Fondazione:

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Vice Presidente;

– il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5) – COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da numero undici componenti, nominati dal Consiglio dell’Organismo Pastorale Caritas Diocesana, dura in carica cinque anni e, comunque, sino alla nomina dei nuovi Consiglieri. Può essere rieletto.

Qualora nel corso del mandato il Consiglio dell’Organismo Pastorale Caritas Diocesana rilevi a carico dei Consiglieri comportamenti contrari allo Statuto, gravi violazioni, azioni contrarie agli indirizzi socio-pastorali della diocesi, può pronunciare la decadenza dei responsabili con voto di maggioranza, i quali decadono automaticamente con la nomina dei nuovi Consiglieri.

Per la sostituzione di qualsiasi membro che venga a mancare nel quinquennio si provvede come per la nomina del membro stesso.

I sostituti durano sino allo scadere del Consiglio.

Qualora venissero meno sei Consiglieri per qualunque motivo, l’intero Consiglio, compreso il Presidente, si intenderà decaduto. In tal caso il Consiglio dell’Organismo Pastorale Caritas Diocesana provvederà senza indugio alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, inviata almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed in seconda convocazione con almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 6) – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Sono compiti del Consiglio:

1) approvare entro i termini di legge la relazione morale del Presidente, il bilancio consuntivo e quello preventivo, tenendo conto della relazione del Collegio dei Revisori;

2) deliberare sugli investimenti del patrimonio e sulla destinazione delle rendite;

3) decidere sulle iniziative rivolte al perseguimento degli scopi istituzionali;

4) nominare i membri del Consiglio dei Revisori di propria competenza;

5) approvare le eventuali modifiche dello statuto con la maggioranza dei due terzi dei componenti;

6) nominare un segretario per redigere il verbale di ogni riunione, il quale deve essere approvato nella seduta successiva;

7) esercitare ogni altro potere di ordinaria e straordinaria amministrazione che non rientri nelle attribuzioni del Presidente.

Articolo 7) – NOMINA E COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dalla Fondazione tra i suoi membri.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, ha poteri di firma e di rappresentanza legale della Fondazione e facoltà, con delibera del Consiglio, di conferire procure nonché di richiedere fideiussioni e fidi bancari, rilasciare fideiussioni, nonché compiere tutte le operazioni bancarie sia attive che passive.

Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede, sulla base della direttiva di questo, ad ogni adempimento necessario per la gestione della Fondazione.

Predispone annualmente il progetto di bilancio e la relazione morale, che vengono trasmessi al Consiglio previo esame da parte del Collegio dei Revisori.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso.

Articolo 8) – COMPOSIZIONE, NOMINA E ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica cinque anni.

Il Presidente del Collegio ed un membro supplente sono nominati dal Vescovo, gli altri dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio vigila sull’amministrazione della Fondazione e sulla tenuta della contabilità.

Esamina il progetto di bilancio ed esprime le sue osservazioni in apposita relazione che viene trasmessa al Consiglio unitamente al progetto del bilancio.

Il Collegio si riunisce almeno tre volte all’anno e redige il verbale di ogni riunione.

Articolo 9) – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 10) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che coinvolgono comunque la Fondazione saranno decise senza alcuna formalità di procedura da un giudice di pace nominato a tal fine dal Vescovo.

Il lodo così emesso è inappellabile.

Articolo 11) – GRATUITA’ DELLE CARICHE

L’incarico di Presidente, di Vice Presidente, nonché quelli di componenti del Consiglio Direttivo, e di membro del Collegio dei Revisori sono gratuiti.

Articolo 12) – DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità da scegliersi nell’ambito della Diocesi di Savona – Noli, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Approvato dal Consiglio Direttivo il 17 dicembre 2001 innanzi al Dott. Agostino Firpo Notaio. (Registrato a Savona il 4 gennaio 2002).